La coltivazione della canapa come risorsa rinnovabile, per un’agricoltura naturale ed innovativa, fornisce un aiuto efficacie al contrasto dell’inquinamento ambientale, riduce i costi energetici e difende la biodiversità.
Un’opportunità per l’agricoltura, Tecnica semplificata e Coltura poco esigente, è una pianta rinnovatrice per eccellenza, preferisce i terreni sciolti e profondi. Adatta come prima coltura in rotazione, succeduta da leguminose e frumento. Adatta anche con le colture biologiche e per la rotazione nelle misure agro-ambiente. Si adatta a tutti i terreni, anche collinari, non troppo in pendenza. Non soffre le gelate tardive. Ha un’emergenza veloce che soffoca tutte le infestanti.
Soffre il ristagno d’acqua, specialmente nel primo stadio di vegetazione. Si semina dai primi di marzo a metà aprile al Centro Sud d’Italia, al Centro Nord ad aprile. Si consiglia di provvedere alla semina su di un terreno preparato bene che abbia un’umidità sufficiente alla germinazione.
Preferisce concimazione organica o compost - No diserbanti - No antiparassitari – No irrigazione - No chimica
Secondo la nuova Legge Italiana entrata in vigore il 14 gennaio 2017
- Le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) coltivabili devono essere iscritte al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002).
- Il coltivatore ha l’obbligo di conservare i cartellini e le fatture della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi (articolo 3 del DDL S. 2144 del 22 novembre 2016). Si consiglia di effettuare l’autodenuncia presso le Forze dell’Ordine più vicine per evitare spiacevoli equivoci.
- Le varietà di canapa coltivabili devono contenere un valore massimo dello 0,2% di THC. Nel caso in cui i valori superassero lo 0,2%, nei limiti dello 0,6%, si escludono responsabilità dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni.
- Qualora l’esito di un controllo, effettuato in una coltivazione impiantata nel rispetto di queste disposizioni, riscontrasse che il limite dello 0,6% fosse superato, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni però le autorità giudiziarie posso intervenire con il sequestro o la distruzione delle coltivazioni.
- Il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa per determinare la quantità di THC ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale (decreto-legge del 24 giugno 2014 n 91, convertito con modificazioni dalla legge del 11 agosto 2014 n. 116)
- Qualora vengano effettuati dei controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato, il campionamento con prelievo della coltura deve essere effettuato in presenza del coltivatore, a cui deve essere rilasciato un campione in contraddittorio per eventuali controverifiche.
Il recente Regolamento UE n. 1307/2013 ha riformato la disciplina sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comunitaria. l’articolo 52 ha introdotto il cosiddetto “sostegno accoppiato facoltativo” per gli agricoltori limitatamente ai settori ed alle produzioni ivi previsti, tra cui, la canapa.
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